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D.M. 30/03/2001 n. 4003. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro trenta giorni dalla data di concessione, il contributo è erogato alla società finanziaria. 4. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ai fini dell'erogazione a) per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, la stessa presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla realizzazione degli investimenti, domanda di erogazione del contributo con le modalità di cui al comma 1, allegando idonea documentazione di spesa, così come previsto dal successivo comma 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione ed entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante alla società finanziaria b) per i progetti realizzati dai consorzi e dalle cooperative soci, gli stessi, realizzati gli investimenti ammissibili inclusi nel programma agevolato, trasmettono alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla predetta realizzazione, richiesta di erogazione allegando idonea documentazione di spesa secondo le indicazioni di cui al comma 7. A partire dalla data di concessione e con cadenza trimestrale la società finanziaria accerta l'ammissibilità e la regolarità delle spese sostenute dai singoli soci e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione relativa ai soli progetti ultimati in ciascun trimestre dai singoli soci. Sulla base di tale certificazione di spesa della società finanziaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti- gianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante ai singoli soci. 5. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ai fini dell'erogazione, il consorzio o la cooperativa risultante dalla fusione trasmette alla società finanziaria, entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'operazione di fusione ovvero dalla data di concessione del contributo nel caso in cui la fusione sia stata già realizzata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di erogazione allegando idonea documentazione secondo le indicazioni di cui al comma 7. La società finanziaria, entro i successivi trenta giorni, accerta la regolarità della documentazione ricevuta e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di erogazione secondo lo schema di cui al medesimo comma 7. Sulla base di tale certificazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione, eroga l'agevolazione spettante al consorzio o cooperativa risultante dalla fusione. 6. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai fini dell'erogazione, sia per i progetti realizzati direttamente dalla società finanziaria, sia per i progetti realizzati dalle società partecipate, si rimanda a quanto indicato al comma 4. 7. Gli schemi e l'eventuale documentazione da allegare sia per la richiesta di erogazione da parte dei consorzi e delle cooperative soci e delle società partecipate, sia per la domanda di erogazione della società finanziaria sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo Decreto di cui al comma 1. 8. Con riferimento alle domande di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d), a conclusione dell'intero programma agevolato ed entro i successivi trenta giorni, la società finanziaria presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposito rendiconto finale, redatto secondo le modalità stabilite con Decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il medesimo Decreto di cui al comma 1. 9. Per ciascuno dei programmi agevolati, ed in relazione ai singoli progetti che lo compongono, l'ammontare dei contributi erogati non può essere superiore a quello concesso. Note all'art. 4: -Il testo dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente: "Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per Legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la Legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva". -Il testo dell'art. 4, comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente: "4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili". Art. 5. Esclusioni 1. Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia viziata o priva di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fatti salvi i casi elencati al successivo comma 2, invita il soggetto richiedente a regolarizzare o ad integrare la domanda entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso invano il quale la domanda è respinta. 2. Sono motivi di esclusione a) la compilazione della domanda su schema diverso da quello fissato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato b) la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi relativi alle informazioni richieste nel modulo di domanda e rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni c) eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo d) la mancanza della firma e/o dell'autenticazione nei modi previsti. Art. 6. Controlli, revoche e sanzioni 1. Successivamente all'erogazione del contributo, è effettuata l'attività di controllo degli elementi esposti nelle domande dalla società finanziaria beneficiaria degli interventi. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), l'attività di controllo è estesa anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi soci della società finanziaria e alle società da quest'ultima partecipate. Ai medesimi soggetti, nell'ambito dell'effettuazione di tale attività, può essere richiesta l'eventuale documentazione ritenuta necessaria. L'attività di controllo è conclusa entro centoventi giorni dall'erogazione del contributo, con la comunicazione scritta del relativo esito al soggetto beneficiario. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso le società finanziarie, i consorzi e le cooperative soci, nonchè presso le società partecipate dalle società finanziarie medesime per i quali sono state concesse le agevolazioni. 3. Qualora i controlli documentali, ovvero le ispezioni, evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni, il Ministro revoca le medesime, che dovranno essere restituite dall'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. La revoca del contributo è disposta qualora a) il contributo concesso ad integrazione del fondo di garanzia interconsortile della società finanziaria o del fondo del consorzio o cooperativa risultante dalla fusione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, non venga iscritto nell'apposito fondo previsto dall'articolo 3, comma 5, ovvero venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso b) non siano stati rispettati i limiti e i criteri relativi alla prestazione di garanzie e controgaranzie fissati dal Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, di attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266 c) i beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) vengano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di erogazione d) i programmi di investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d) ed i programmi riferiti alle operazioni di fusione di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c) non vengano ultimati nei tempi previsti e) i controlli o le ispezioni effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio f) i consorzi e le cooperative, le società finanziarie e le società da queste ultime partecipate abbiano beneficiato, per le medesime spese di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, di altre agevolazioni previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) delle società finanziarie e/o dei consorzi o cooperative risultanti da fusioni, il contributo concesso per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), non impegnato per la prestazione di garanzie deve essere restituito, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione, scioglimento e liquidazione. Per le somme impegnate, la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di quest'ultimo termine devono essere restituite le somme eventualmente recuperate dopo l'escussione delle garanzie. Note all'art. 6: -Il testo dell'art. 9, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente: "4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purchè proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto". -Per il Decreto ministeriale 31 marzo 1999, n. 248, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1997, n. 266, vedi note alle premesse. Art. 7. Risorse finanziarie disponibili 1. Con il medesimo Decreto di cui all'articolo 4, comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè quelle necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede alle società finanziarie, convenzionalmente e forfetariamente, un contributo a titolo di rimborso spese pari al 7 per cento a) dell'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) |
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